Art. 5.
(Compiti della Commissione permanente).

      1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

          a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali;

          b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

          c) elabora linee guida per l'integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali per le discipline di cui agli

 

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articoli 6 e 14 all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;

          d) esprime parere obbligatorio sui programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali, delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati riconosciuti o accreditati;

          e) cura l'osservanza delle normative concernenti le professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

          f) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio sul livello di diffusione sul territorio delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui alla presente legge;

          g) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

          h) esprime parere obbligatorio per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell'articolo 1, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 16, comma 2;

          i) esprime parere obbligatorio per l'accreditamento delle nuove associazioni e società scientifiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, ed esprime parere obbligatorio per la valutazione dei ricorsi di cui al comma 1 del citato articolo  2;

          l) esprime parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti nelle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 14 e al Ministro dell'università e della ricerca per le discipline bio-naturali di cui all'articolo 20, conseguiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione, previo parere obbligatorio delle commissioni per la formazione

 

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e della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali;

          m) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, su proposta dei rappresentanti delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera p);

          n) esprime parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento del master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 8, nonché per l'equipollenza del medesimo titolo, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, previo parere obbligatorio della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 13;

          o) esprime parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 14, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui al comma 1 dell'articolo 16, conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19, previo parere obbligatorio della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 19;

          p) propone gli obiettivi per la formazione continua in medicina (ECM) degli operatori delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 14 e nomina un proprio rappresentante all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          q) esprime parere obbligatorio sulle modalità di funzionamento e le competenze della Commissione consultiva di cui

 

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al comma 3 dell'articolo 10, sulla base dei princìpi dettati dalla presente legge e in relazione alla normativa vigente;

          r) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca sull'attività svolta.

      2. Il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, secondo le rispettive competenze, provvedono con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere l), n) e o) del comma 1.
      3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei relativi fondi.